La prassi sugli sconti Irpef riassunta da Assonime

Pubblicato il 23 luglio 2010

Con la circolare n. 26 del 22 luglio 2010, Assonime fornisce indicazioni su deduzioni, detrazioni e crediti Irpef come spiegati dall’agenzia delle Entrate attraverso le circolari 21, 38 e 39 del 2010 e la risoluzione 68, sempre del 2010.

Tra gli argomenti trattati se ne segnalano due.

Circa l'acquisto dell'abitazione principale, l’Associazione segnala che ha diritto alla detrazione degli interessi passivi anche il contribuente che ha trasferito la propria abitazione principale per motivi di lavoro. È giustificato il trasferimento nel comune della nuova sede lavorativa o in un comune limitrofo. Nel momento in cui dovessero cessare le esigenze lavorative citate, decadrà l’applicazione della deroga alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo relativo all'originaria abitazione principale. Pertanto, a decorrere dall'esercizio successivo sarà preclusa la detrazione degli interessi.

Relativamente alle detrazioni d'imposta del 55%, si ricorda che non possono essere cumulate con eventuali incentivi della Comunità europea, dalla Regione o da Enti locali riconosciuti per gli stessi interventi di risparmio energetico. Tuttavia, Assonime spiega che in attesa dell’approvazione di questi ultimi contributi citati il contribuente può avvalersi della detrazione del 55% salvo, poi, al riconoscimento degli stessi, restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.

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