La presenza del praticante non ha incidenza sull'autonoma organizzazione

Pubblicato il 24 luglio 2013 Secondo la Corte di cassazione, Sesta sezione civile – sentenza n. 17920 del 23 luglio 2013 – la presenza di tirocinanti legali presso lo studio professionale non ha rilievo, di per sé, ai fini della ravvisabilità di una stabile e autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'imposta Irap.

Come anche ricordato nel testo della sentenza n. 8834/2009 dalla medesima Corte di legittimità, infatti, l'utilizzo di un collaboratore che non sia ancora avvocato “non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l'apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo”.
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