La presenza del praticante non ha incidenza sull'autonoma organizzazione

Pubblicato il 24 luglio 2013 Secondo la Corte di cassazione, Sesta sezione civile – sentenza n. 17920 del 23 luglio 2013 – la presenza di tirocinanti legali presso lo studio professionale non ha rilievo, di per sé, ai fini della ravvisabilità di una stabile e autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'imposta Irap.

Come anche ricordato nel testo della sentenza n. 8834/2009 dalla medesima Corte di legittimità, infatti, l'utilizzo di un collaboratore che non sia ancora avvocato “non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l'apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto correttivo Irpef-Ires 2025: modifiche su cooperative compliance e derivazione rafforzata

19/11/2025

Fallito senza esdebitazione? No alla nuova richiesta

19/11/2025

Avviso RiGenerazioni 2025: finanziamenti per progetti giovanili

19/11/2025

Bonus elettrodomestici 2025: boom di richieste nel click day. Cosa fare ora

19/11/2025

Indebita compensazione: prova del reato anche senza modelli F24

19/11/2025

Cedolare secca e uso foresteria: la parola alle Sezioni Unite

19/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy