La prima rata può bastare

Pubblicato il 03 marzo 2008 La Ctp di Milano, con la sentenza n. 27/08 depositata il 28 febbraio 2008, chiarisce che non esiste un principio generale che imponga l’integrale pagamento delle somme indicate come dovute per poter considerare perfezionata la definizione del condono. Basta, infatti, il pagamento della prima rata come disposto dalla legge 289 del 2002. Per i giudici lombardi, intervenuti sul ricorso di un contribuente che si è visto negare il provvedimento di condono ex articolo 9-bis della citata legge, la circostanza che l’articolo 9-bis non stabilisca le conseguenze del mancato tempestivo versamento delle rate successive alla prima non porta all’inefficacia del condono.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy