La proroga dei termini di decadenza e prescrizione degli accertamenti viola la tutela del contribuente

Pubblicato il 11 ottobre 2010

La Commissione tributaria di Napoli, con ordinanza (Atto di promovimento) n. 266 del 29 aprile 2010  - pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” della Corte costituzionale n. 39 del 29 settembre 2010 - lamenta la confusione esegetica e i conseguenti pregiudizi del diritto di difesa del contribuente derivati dall'incertezza normativa conseguente alla disorganica sovrapposizione dei termini di decadenza per gli accertamenti (non coordinati con sufficiente chiarezza) introdotti nell'ordinamento giuridico per effetto dell'art. 37, comma 25, del Decreto legge 223/2006.

Con l’ordinanza si dubita della costituzionalità del raddoppio dei termini di decadenza dell’azione di accertamento nel caso di fattispecie di rilievo penale (reati previsti dal decreto legislativo 74/2010).

La norma in oggetto va contro quanto stabilito nello Statuto dei diritti del contribuente che, così tutelandosi, prescrive all’articolo 3 che i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta non possano essere prorogati. Tale previsione potrebbe essere derogata solo espressamente e non con leggi speciali. Vi è di più: il raddoppio dei termini non è condizionato dall’avvio dell’azione penale entro i termini di decadenza dell’accertamento. Ciò vuol dire che il contribuente, stante che il Dpr 633/1972 fissava termini perentori di decadenza dell’accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o quinto anno per le ipotesi di omissione della dichiarazione), può non disporre più delle scritture contabili del caso, essendo prescritta da legge la conservazione di tali documenti fino alla definizione degli accertamenti. Di qui la necessità, almeno, di far valere la nuova disposizione a partire dal periodo d’imposta 2006 di entrata in vigore della nuova regola, salvando i periodi precedenti.

Questo non è l’unico caso di mancato rispetto dello Statuto del contribuente in termini di prescrizione e decadenza. Allo stesso modo si comportano anche le deroghe dei termini per l’accertamento basato sulla presunzione relativa alle attività finanziarie ed agli investimenti in un Paese a fiscalità privilegiata (raddoppio dei termini) e su quelli rivolti ai crediti indebitamene utilizzati in compensazione (prorogato fino all’ottavo anno successivo a quello di utilizzo).

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