La proroga di diritto sposta la decorrenza del termine successivo

Pubblicato il 11 gennaio 2012 Anche gli atti ed i provvedimenti del giudice, compreso il termine per la redazione della sentenza, sono soggetti alla regola di cui all'articolo 172, comma 3, Codice di procedura penale, secondo cui il termine stabilito a giorni che scada in giorno festivo, “è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo”.

Ne discende che, nei casi in cui, come nell'articolo 585, comma 2, lett. c), Codice di procedura penale, il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, “la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente”. E ciò salvo il caso in cui ricorrano cause di sospensione, come quella prevista per il periodo feriale.

E' quanto sancito dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza n. 155 del 10 gennaio 2012.
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