La proroga di diritto sposta la decorrenza del termine successivo

Pubblicato il 11 gennaio 2012 Anche gli atti ed i provvedimenti del giudice, compreso il termine per la redazione della sentenza, sono soggetti alla regola di cui all'articolo 172, comma 3, Codice di procedura penale, secondo cui il termine stabilito a giorni che scada in giorno festivo, “è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo”.

Ne discende che, nei casi in cui, come nell'articolo 585, comma 2, lett. c), Codice di procedura penale, il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, “la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente”. E ciò salvo il caso in cui ricorrano cause di sospensione, come quella prevista per il periodo feriale.

E' quanto sancito dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza n. 155 del 10 gennaio 2012.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy