La prova contraria trova forza

Pubblicato il 13 ottobre 2008

La Cassazione – sentenza 8 maggio 2008, n. 11389 – conferma, circa l’accertamento induttivo e gli strumenti di difesa del contribuente, la propria impostazione pro-fisco, affermando che il riferimento a redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati in data successiva ai periodi di imposta da verificare non pone problemi di retroattività, in quanto il potere in concreto disciplinato è di accertamento, sul quale non viene ad incidere il momento della elaborazione. Inoltre, la determinazione del reddito effettuata sulla base del redditometro dispensa il fisco da ulteriori prove rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere. E pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esista o esista in misura inferiore. La norma di riferimento è l’articolo 38 del Dpr n. 600/73.

Ulteriori chiarimenti in tema di accertamento provengono da una sentenza di Cassazione precedente, la n. 22936/2007 (cui la successiva pronuncia 8845/2008 in parte si allinea) anch’essa pro-fisco. Il giudice tributario, accertata la effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere ad essi la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità. Può solo valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (quindi non imponibile, o perché già assoggettata ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. Pertanto, l’accertamento sintetico del reddito del contribuente, svolto sulla base dei detti indici, non è strumento straordinario di accertamento reddituale, utilizzabile solo in caso di mancata dichiarazione dei redditi o di loro dichiarazione palesemente non corrispondente al vero, ma anche in caso di dichiarazione apparentemente corretta, ove, ancor prima che venga dimostrato l’effettivo contrasto tra quanto esposto e quanta capacità contributiva esprime il possesso dei beni e dei valori, esso sia solo ipotizzato nell’ambito della discrezionalità amministrativa di cui gli Uffici titolari del relativo potere impositivo sono dotati.

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