La provvigione dell’agente per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto

Pubblicato il 28 settembre 2012 Con la sentenza n. 16432 del 27 settembre 2012, la Cassazione ha ricordato come, ai sensi dell’articolo 1748, 3° comma del Codice civile, il diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo la data di scioglimento del contratto spetta, all’agente, se la proposta sia pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari si siano conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione, in ogni caso, sia da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy