La provvigione dell’agente per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto

Pubblicato il 28 settembre 2012 Con la sentenza n. 16432 del 27 settembre 2012, la Cassazione ha ricordato come, ai sensi dell’articolo 1748, 3° comma del Codice civile, il diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo la data di scioglimento del contratto spetta, all’agente, se la proposta sia pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari si siano conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione, in ogni caso, sia da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.
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