La provvigione dell’agente per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto

Pubblicato il 28 settembre 2012 Con la sentenza n. 16432 del 27 settembre 2012, la Cassazione ha ricordato come, ai sensi dell’articolo 1748, 3° comma del Codice civile, il diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo la data di scioglimento del contratto spetta, all’agente, se la proposta sia pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari si siano conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione, in ogni caso, sia da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando BRIC 2025: ecco come partecipare

19/08/2025

Rinuncia a proprietà immobiliare: Sezioni Unite su effetti e legittimità dell’atto

19/08/2025

Certificato agibilità per lavoratori dello spettacolo: la parola alla Consulta

19/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

19/08/2025

Lavoratore in congedo: sostituzione agevolata, a quali condizioni?

19/08/2025

Nuovi incentivi auto elettriche a privati e microimprese

19/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy