La residenza all’estero non è fittizia se si ha un’utenza in Italia

Pubblicato il 11 settembre 2011 Ctp Milano, con sentenza n. 241 del 20 luglio 2011, ha chiarito che non basta a provare la residenza fittizia una semplice utenza domestica per l’utilizzo dell’energia elettrica (con tariffa uso residenti) intestata ad un cittadino italiano residente all’estero, regolarmente iscritto all’Aire.

Il caso vedeva una monegasca accertata ai fini Irpef che non aveva dichiarato, a ragione, il reddito erogato dal sostituto d’imposta a titolo di compenso per attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto assoggettato a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta in misura pari al 30%.

Contro il ricorso “l’Ufficio non ha in alcun modo addotto, nelle motivazioni dell’avviso di accertamento, la benché minima osservazione sullo status di soggetto non residente della ricorrente, tenuto conto ex plurimis che la certificazione dell’AIRE risulta sufficiente per l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ex art. 24 e 25 D.P.R. 600/73”.

L’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a controlli, prima di emettere l’atto contestato, volti a verificare l’applicazione testuale delle disposizioni di cui all’art. 24 comma 1-ter del Dpr 600/73, secondo le quali sulla parte imponibile dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti a soggetti non residenti, era stata operata la ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del 30%: erroneamente ha ritenuto più opportuno, invece, imputare all’accertata, sulla base del mero contratto di utenza ai fini domestici, la residenza fittizia.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy