La responsabilità dell'autore dell'inquinamento è oggettiva

Pubblicato il 05 aprile 2011 Con sentenza n. 120 dell'11 febbraio 2011, il Tar dell'Emilia Romagna, Sede di Bologna, si è pronunciata in materia di responsabilità per inquinamento ribadendo che quest'ultima, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto legislativo n. 22/1997, costituisce una vera e propria forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree inquinate.

Detta natura oggettiva della responsabilità per inquinamento è, altresì, desumibile dal fatto che l'obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all'articolo richiamato, “in connessione con una condotta "anche accidentale", ossia a prescindere dall'esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all'autore dell'inquinamento”.

In ogni caso, tuttavia, ai fini della responsabilità in questione “è comunque pur sempre necessario il rapporto di causalità tra l'azione (o l'omissione) dell'autore dell'inquinamento ed il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, in coerenza col principio comunitario "chi inquina paga", principio che risulta espressamente richiamato dall'articolo 15 della Direttiva n. 91/156, di cui il Decreto legislativo del 1997 costituisce recepimento”.
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