La responsabilità dell'ente per le cose in custodia è indipendente dalla estensione della strada

Pubblicato il 23 marzo 2011 Per la Corte di cassazione - sentenza n. 6537 depositata lo scorso 22 marzo 2011 - la responsabilità per cose in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi – nella specie l'ente proprietario della strada - sia in grado di esplicare sulla stessa un potere di di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.

In particolare – continua la Corte – per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati; in tale frangente, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode salvo che quest'ultimo non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitare il danno; ed infatti, la presunzione di colpa che grava sull'ente può essere superata qualora la situazione che provoca il danno si determini “non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima integra il caso fortuito”.

In definitiva – conclude la Corte - “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'articolo 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione”.
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