La responsabilità è solidale ma il giudice deve indicare le quote di colpa

Pubblicato il 17 dicembre 2010 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23581 del 22 novembre 2010, ha cassato una decisione con cui i giudici di merito, in una causa intentata dal curatore fallimentare di una Srl per far valere un'azione di responsabilità per danno derivante da fittizio aumento di capitale nei confronti degli amministratori e sindaci della società fallita, aveva dichiarato la responsabilità in solido di questi ultimi, senza, però, indicare la quota di ripartizione interna delle singole colpe.

In presenza di una specifica richiesta di determinazione delle quote di responsabilità – conclude la Corte di legittimità – il giudice non può esimersi dall'accertamento della ripartizione delle quote riferite ai diversi coobbligati.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy