La rettifica Iva interessa il soggetto passivo che ha effettuato la detrazione

Pubblicato il 11 ottobre 2013 Con la sentenza del 10 ottobre 2013, relativa alla causa C-622/11, la Corte di Giustizia europea interviene in materia di rettifica della detrazione Iva, a seguito di un ricorso presentato dai giudici olandesi che chiedevano se la direttiva Iva consenta il recupero delle somme dovute a seguito di rettifica di una detrazione dell'Iva ad un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione ed estraneo all'operazione che ha dato origine alla detrazione. Il caso nasce da una serie di operazioni immobiliari.

La Corte, nell'evidenziare che la sesta direttiva non contiene indicazioni esplicite in merito al soggetto debitore di crediti tributari derivanti da rettifica di detrazione Iva, puntualizza che non è facoltà degli Stati membri decidere liberamente da quale soggetto passivo l'imposta debba essere pagata.

Pertanto, tenendo conto del fatto che le norme contemplate dalla direttiva in materia di rettifica delle detrazioni hanno la finalità di aumentare la precisione delle detrazioni al fine di assicurare la neutralità dell'Iva e del fatto che “la detrazione inizialmente effettuata viene rettificata se superiore o inferiore a quella che il soggetto dell'imposta era legittimato ad effettuare”, si evince che - in caso di rettifica di una detrazione dell'Iva effettuata da un soggetto passivo - gli importi dovuti a tale titolo debbano essere pagati dal soggetto passivo in parola.

I giudici precisano che una interpretazione che preveda che la rettifica di una detrazione Iva relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi possa interessare un soggetto passivo diverso da quello che ha beneficiato della cessione o della prestazione, sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla sesta direttiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy