La revisione dell’assegno divorzile decorre dalla data della domanda

Pubblicato il 04 maggio 2017

L’efficacia della revisione dell’assegno divorzile, in presenza di un accadimento che la giustifichi, decorre dalla domanda di modificazione medesima presentata dall’ex coniuge obbligato.

E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione – ordinanza n. 10787 del 3 maggio 2017 -accogliendo le ragioni di un uomo avverso la decisione con cui la riduzione dell’assegno divorzile era stata fatta decorrere dalla data del deposito della sentenza della Corte d’appello nel giudizio di rinvio, nonostante fosse stato accertato che la causa giustificatrice della riduzione medesima – ed ossia la perdita di lavoro da parte del ricorrente – era già intervenuta al momento della presentazione del ricorso.

In definitiva, la decorrenza della revisione è stata rideterminata al momento della domanda introduttiva del giudizio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy