La revisione dell’assegno divorzile decorre dalla data della domanda

Pubblicato il 04 maggio 2017

L’efficacia della revisione dell’assegno divorzile, in presenza di un accadimento che la giustifichi, decorre dalla domanda di modificazione medesima presentata dall’ex coniuge obbligato.

E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione – ordinanza n. 10787 del 3 maggio 2017 -accogliendo le ragioni di un uomo avverso la decisione con cui la riduzione dell’assegno divorzile era stata fatta decorrere dalla data del deposito della sentenza della Corte d’appello nel giudizio di rinvio, nonostante fosse stato accertato che la causa giustificatrice della riduzione medesima – ed ossia la perdita di lavoro da parte del ricorrente – era già intervenuta al momento della presentazione del ricorso.

In definitiva, la decorrenza della revisione è stata rideterminata al momento della domanda introduttiva del giudizio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy