La ricongiunzione entro il 2 marzo 2006 non vieta la totalizzazione

Pubblicato il 30 dicembre 2009 L’Inps, con messaggio 30218 del 29 dicembre 2009, precisa che la ricongiunzione perfezionata prima del 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo 42/06) non preclude l’esercizio della facoltà di totalizzazione, ossia del cumulo dei contributi. Dunque, sono utilizzabili per la totalizzazione anche periodi assicurativi per i quali la ricongiunzione sia stata perfezionata con il pagamento dell'intero onere entro la data citata. Tuttavia, il cumulo potrebbe non essere vantaggioso.
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