, con la sentenza n. 25599 del stabilito che se un lavoratore subisce delle lesioni durante l’utilizzo di un macchinario difettoso, la colpa non è imputabile all’impresa quando questa, una volta riscontrato il precedente cattivo funzionamento della macchina, ha assolto ai compiti di prudenza e controllo. Ovvero, non si può chiedere il risarcimento per i danni subiti al datore di lavoro se questi, non avendo conoscenze tecniche adeguate, si è rivolto a una persona competente per la manutenzione della macchina che, nonostante ciò, ha avuto un altro guasto. Il lavoratore invece di chiedere il risarcimento al datore, invocando al violazione dell’articolo 2087 del Codice civile sulla tutela delle condizioni di lavoro, avrebbe dovuto chiederlo alla ditta costruttrice del macchinario o al tecnico che lo aveva riparato.
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