La risposta all’ispettore entro quindici giorni

Pubblicato il 02 ottobre 2008

E’ attiva da ieri la casella di posta elettronica messa a disposizione dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per offrire spiegazioni in merito al nuovo libro unico. Le risposte fornite chiariscono che:

- il termine di 15 giorni concesso ai consulenti del lavoro per esibire la documentazione richiesta dagli ispettori vale non solo per il libro unico ma anche per tutti i documenti connessi al rapporto di lavoro (come, ad esempio, la comunicazione anticipata al centro per l’impiego);

- il termine di 15 giorni vale per tutti i professionisti abilitati in base alla legge 12/79 e per le associazioni di categoria delle aziende artigiane e delle altre piccole imprese (le associazioni citate possono prestare al consulenza solo agli associati);

- per elaborazione separata delle presenze si intende che le imprese possono rilevare le presenze dei lavoratori in sede aziendale sia su supporto cartaceo che su file, indipendentemente da chi elabora i prospetti paga (secondo la Fondazione non è possibile che i fogli non vidimati cartacei costituiscano una sezione del libro unico);

- l’iscrizione nel libro unico dei lavoratori a progetto che operano in associazioni private, che non sono tenute all’assicurazione Inail e sono prive di una posizione Inps, è obbligatoria non rilevando che il committente sia tenuto o meno all’apertura di una posizione assicurativa (nel caso, la vidimazione necessaria al sistema meccanografico a modulo continuo spetta all’Inail).

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