La sanzione trova la deroga

Pubblicato il 24 ottobre 2006

Nella circolare 45 di ieri dell’Inail, tra varie precisazioni in merito alle misure disposte dal decreto Bersani per il contrasto al lavoro nero, è evidenziato che il minimo edittale (3 mila euro), ai fini Inail, si applica a condizione che sia scaduto il termine per la dichiarazione delle retribuzioni, corrispondente al 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, poiché deve scadere il termine per il versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento. Ciò determina una deroga temporale alla maxi-sanzione, in quanto ad esempio al lavoratore accertato in nero nel 2006 la sanzione non sarà applicabile per gli accertamenti operati entro il 16 febbraio 2007.

      

Le altre precisazioni sono: nella norma non ci sono riferimenti alla Denuncia nominativa degli assicurati – Dna – che per questo rimane contestuale all’instaurazione del rapporto di lavoro; per lo sconto edile le imprese non devono necessariamente presentare il Durc ma devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio, quindi possono autocertificare il possesso della regolarità contributiva.

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