La sola contabilità non prova il pagamento della fattura

Pubblicato il 06 gennaio 2011 Sulla scia di un consolidato orientamento la Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 105 del 4 gennaio 2011, ha confermato che i dati contenuti nelle scritture contabili non fanno fede, mancando altri rilevanti riscontri, dell'avvenuto pagamento di un debito.

E' stato così rigettato il ricorso proposto da un'impresa per opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per mancato pagamento di una fattura relativa a dei lavori di edilizia. I giudicanti hanno ricordato che in materia sussiste univoca posizione secondo cui le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, da sole non assumono valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte.

Aggiungono i giudici che qualora si intenda attribuire ad esse valore di mezzo di prova, le scritture devono essere "soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio".
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Omaggi di fine anno, regole fiscali per le imprese

27/11/2025

Scadenze fiscali dicembre 2025: acconti, imposte sostitutive, Web Tax

27/11/2025

CCNL Telecomunicazioni - Ipotesi di accordo dell'11/11/2025

27/11/2025

Rivalutazione TFR: per l'imposta sostitutiva, acconto entro il 16 dicembre

27/11/2025

DDL Semplificazioni è legge: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

27/11/2025

Decreto flussi migratori: via libera definitivo. Le novità introdotte

27/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy