La sola restituzione delle chiavi non libera il conduttore

Pubblicato il 02 settembre 2017

E’ vero che per giurisprudenza consolidata, la consegna, da parte del conduttore, delle chiavi dell’immobile locato al proprietario, costituisce condotta idonea a consentire la reimmissione di quest'ultimo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo della obbligazione "ex contractu" avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex articolo 1590 c.c.

Immissione nel possesso si è concretizzata?

Altra questione, tuttavia, è quella dell’accertamento in concreto se, con la consegna o messa a disposizione delle chiavi dell’immobile, possa effettivamente ritenersi immesso il locatore nella piena disponibilità e godimento dell’immobile.

L’obbligazione di restituzione dell’immobile locato posta a carico del conduttore, difatti, non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, “un’attività consistente in una "incondizionata" restituzione del bene, vale a dire in un’effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore”.

Così i giudici di Cassazione con ordinanza n. 6467 del 9 marzo 2017.

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