La sospensione degli iscritti torni agli Ordini

Pubblicato il 19 settembre 2011 Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, n. 216 del 16 settembre 2011, della legge 148/2011, di conversione del Dl 138/2011 (Manovra di Ferragosto), alcune misure sulle professioni sono in vigore. Tra queste, l'immediata sospensione del professionista che non emette le fatture o ricevute. Unanime è sul punto l’opinione dei presidenti degli Ordini.

La presidente del Cup, Marina Calderone, definisce di difficile applicazione la sospensione dall’Albo per mancata fatturazione: “Il giudizio l’avrei rimesso agli Ordini, anche perché in quel modo il professionista avrebbe avuto la possibilità di un contraddittorio”.

Stesso parere è espresso dal presidente Cndcec, Siciliotti, che punta il dito sull’automatismo del provvedimento: “ Si creano disparità tra le professioni ordinistiche e quelle non regolamentate. La sospensione colpisce solo le prime anche quando si svolgono le stesse funzioni... sarebbe opportuno prevedere l’accertamento da parte dei collegi disciplinari”.

Infine, mentre il presidente del Consiglio nazionale del notariato, Laurini, intima “la sospensione può essere stabilita solo dalle commissioni disciplinari”, il presidente del Consiglio nazionale forense, Alpa, spiega che la contestazione della misura si basa sul fatto che “Il provvedimento preso dall’Ordine è successivo a un’istruttoria in cui il professionista ha la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa”.
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