La sospensione feriale raddoppia

Pubblicato il 19 luglio 2008
Con sentenza n. 19/25/08, la Ctr della regione Piemonte, ha ritenuto ammissibile il ricorso di due coniugi contro gli avvisi di accertamento notificati agli stessi per il recupero della maggiore Ici non versata. In particolare, era stato notificato solo l'avviso di liquidazione Ici e non il classamento e le rendite catastali. Dopo che la Ctp aveva rigettato il ricorso dei contribuenti, gli stessi avevano fatto appello ai giudici di secondo grado, appello a cui si era opposto il Comune sull'assunto che, di fatto, le parti appellanti avevano fruito due volte della sospensione feriale dei termini. La Ctr nella propria decisione ha ribadito, tuttavia, che anche nell'ambito del processo tributario deve applicarsi il principio sulla sospensione feriale dei termini in caso di termine lungo di impugnazione di una anno.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Autorimesse. Rinnovo Ccnl

18/12/2025

Inadempimenti sulle ferie: rischi contributivi e sanzionatori

18/12/2025

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale di accordo del 10/12/2025

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy