La tardiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno va comunque esaminata

Pubblicato il 01 ottobre 2012 Con l’ordinanza n. 15129 depositata il 10 settembre 2012, la Corte di cassazione ha spiegato come la spontanea presentazione, ai sensi dell'articolo 13, comma secondo, lettera b), del Decreto legislativo n. 286/1998, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero; quest’ultima, infatti, può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.

Sulla base di detto assunto i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da un cittadino albanese avverso il provvedimento con cui il Giudice di pace di Macerata aveva respinta la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata in considerazione della ritardata presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo la Corte, in particolare, l’amministrazione doveva comunque esaminare la domanda tardiva e non procedere all'espulsione immediata.

Accolte, pertanto, le contestazioni del deducente il quale aveva contestato la mancata valutazione del fatto che il termine per la presentazione della domanda di rinnovo non era perentorio, la mancata valutazione della documentazione attestante i giustificati motivi di ritardo e la mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua conosciuta dal ricorrente ma solo in lingue a lui non note.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy