La tolleranza sull'uso del segno non esclude la protezione del marchio

Pubblicato il 28 novembre 2013 La Prima sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 26498 del 27 novembre 2013, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dalla Ferrari Spa contro il provvedimento con cui i giudici di primo e secondo grado avevano respinto le richieste di emissione di provvedimento inibitorio e di condanna al risarcimento per concorrenza sleale confusoria avanzate nei confronti del Ferrari Club di Milano per asserita violazione dei marchi registrati “Ferrari” e “Cavallino Rampante” e dei relativi segni caratteristici.

Nella decisione impugnata le domande della società erano state respinte sull'assunto della estraneità di ogni finalità commerciale da parte del Club e del fatto che i segni utilizzati non fossero una pedissequa imitazione di quelli della casa Ferrari, in quanto erano state apportate variazioni idonee ad escludere un rischio di confusione.

La Suprema corte, tuttavia, ha ribaltato il verdetto ritenendo fondata la doglianza avanzata dalla ricorrente circa l'erroneità del giudizio della Corte d'appello nella parte in cui quest'ultima aveva ritenuto che, ai fini della convalidazione del marchio, non occorresse la relativa registrazione essendo al contrario sufficiente la “tollerante conoscenza dell'uso altrui da parte del titolare del segno o del diritto anteriore violati”. E ciò, senza contare che non poteva essere condiviso – a detta della Cassazione- l'assunto affermato nel testo della sentenza impugnata secondo cui l'illecito da contraffazione potrebbe essere riscontrato soltanto in caso di dimostrazione del carattere commerciale dell'attività del soggetto autore della violazione.
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