L’accentramento non cambia il giudice

Pubblicato il 16 luglio 2007

Il Tribunale di Roma - sentenza n. 10273/2007 – rifacendosi all’articolo 444 del Cpc, ha stabilito che,  in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa a seguito di ispezione per  mancato assolvimento  degli oneri previdenziali e contributivi da parte del datore di lavoro, il giudice territorialmente è quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.  Con queste sentenza, il Tribunale di Roma si pone in contrasto con l’orientamento prevalente della Cassazione, secondo cui la competenza territoriale va identificata in base al luogo in cui è situato l’ufficio dell’ente legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza. Secondo l’autore dell’articolo, la sentenza tende a confondere l’ente preposto ad esaminare la posizione contributiva e a ricevere il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro, con l’ente che esegue materialmente l’accertamento.

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