L’accertamento da redditometro richiede verifiche sostanziali

Pubblicato il 30 maggio 2011 La Ctp di Sondrio, con la sentenza n. 27/2/11 del 25 marzo, accoglie il ricorso di un contribuente che adduceva la nullità dell’atto di accertamento proposto dal Fisco per un’insanabile carenza nella motivazione. Il contribuente, infatti, aveva contestato le riprese dell’Amministrazione finanziaria, dimostrando che il mantenimento delle due auto e delle due abitazioni contestate avveniva, oltre che con la capacità reddituale del nucleo familiare, anche con i finanziamenti erogati dalle banche.

La Ctp di Sondrio ha accolto il ricorso, dimostrando che la capacità reddituale del nucleo familiare del contribuente era tale da giustificare la capacità di spesa emersa in sede di accertamento. I giudici tributari hanno, così, sancito che un’applicazione “acritica e tabellare dei parametri” del redditometro non può essere sufficiente a produrre l’atto di accertamento. La fattispecie configura solo una presunzione semplice di capacità reddituale e, quindi, contributiva, che per trovare applicazione, ai fini del recupero d’imposta, deve essere accompagnata da altre verifiche sostanziali più circostanziate e documentate sull’effettiva capacità contributiva del soggetto verificato. Dunque, di fronte alle doglianze del contribuente, l’accertamento da redditometro non è sufficiente e deve essere accompagnato necessariamente da altre verifiche che dimostrino la maggiore capacità contributiva dell’accertato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Assonime: analisi legge sull’IA. Responsabilità umana e delle imprese

17/12/2025

ONLUS: cessazione dell'Anagrafe Unica da gennaio 2026. Cosa fare

17/12/2025

Uso di telecamere pubbliche per sanzioni disciplinari: a quali condizioni?

17/12/2025

Tassa Ue di 3 euro sui pacchi, da luglio 2026

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy