L’accesso all’assegno straordinario legato alla prestazione pensionistica

Pubblicato il 17 agosto 2010

L’Inps con il messaggio n. 21171/2010 fissa i “I nuovi requisiti per l'accesso alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Dallo scorso 1° giugno per l’accesso all’esodo occorre valutare il conseguimento della pensione secondo la nuova disciplina delle finestre introdotte dalla manovra estiva.

Secondo l’Ente di previdenza, i regolamenti dei Fondi di solidarietà di settore, istituiti presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario (il diritto all’assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria).

Pertanto, il diritto a pensione del lavoratore deve essere verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti per la pensione e alla prima decorrenza utile da verificarsi sulla base della disciplina vigente alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

In particolare, per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° giugno 2010 il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della nuova disciplina delle decorrenze dettata dalla legge n. 122/2010.

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