L’accordo di famiglia non ferma la revocatoria

Pubblicato il 26 maggio 2008 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11914/08, ha riaffermato il principio in base al quale un creditore può ottenere la revoca del contratto con cui un coniuge trasferisce all'altro un immobile in esecuzione degli obblighi assunti in sede di separazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un creditore volto alla revoca dell'atto di trasferimento, a titolo gratuito, della metà di un immobile da parte del marito in favore della moglie ribaltando così la pronuncia dei giudici in appello secondo cui l'atto di trasferimento in questione non era revocabile, poiché costituiva un adempimento dell'obbligo assunto dal marito in sede di separazione.

Secondo i giudici di legittimità, la finalità perseguita dai coniugi in sede di separazione personale consensuale è stata attuata con due distinti atti: da una parte l’accordo di separazione (ad effetto obbligatorio) e dall’altra l’atto notarile (ad effetto reale), assumendo i “lineamenti del contratto definitivo, diretto a dare esecuzione ad un impegno preliminare”. Conseguentemente il giudice ha il potere di conoscere l’intera operazione economico-giuridica. In realtà, per escludere la revocatoria, i coniugi avrebbero dovuto dimostrare che l'accordo di separazione ha un contenuto più articolato di ciò che si è tradotto nel trasferimento immobiliare (atto a titolo gratuito), in modo da escludere qualsiasi pregiudizio per il creditore.
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