L’accorpamento delle mansioni non può pregiudicare la professionalità del dipendente

Pubblicato il 11 gennaio 2010

In accoglimento del ricorso presentato da una dipendente delle Poste, la Corte di cassazione ha precisato che la disciplina contenuta nei Ccnl può ben prevedere l’accorpamento in un’unica categoria di plurime mansioni, anche di diversa professionalità e livello, fermo restando l’applicabilità dell’art. 2103 del Codice civile, che vieta al datore di lavoro di operare “una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale accorpamento convenzionale”.

La pronuncia n. 25897 del 10 dicembre 2009 ha quindi aggiunto che, nell’ambito delle mansioni appartenenti alla medesima qualifica contrattuale, va sempre tenuta a mente l’operatività del detto articolo, con la conseguenza che il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, anche se facenti parte della stessa qualifica. La Corte d’appello dovrà quindi esaminare nuovamente la questione seguendo il principio di diritto per cui occorre tutelare la salvaguardia della professionalità acquisita anche in base ai percorsi formativi dal lavoratore, in particolar modo ponendo in luce nella “storia professionale” del dipendente le mansioni di riferimento per verificare l’osservanza dell’art. 2103 del Codice civile, non rilevando l’obbligo assunto all’inizio del lavoro di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

TFR, indice di rivalutazione di maggio 2025

17/06/2025

Tutela penale degli animali: legge in Gazzetta Ufficiale

17/06/2025

CCNL Metalmeccanica industria - Verbale di incontro del 12/6/2025

17/06/2025

Metalmeccanica industria. Minimi trasferta reperibilità

17/06/2025

Settore agricolo: agevolazioni Inps per calamità naturali

17/06/2025

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy