L'acquisto della comproprietà per usucapione non si prova col versamento delle rate di mutuo

Pubblicato il 22 febbraio 2010
Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 225/2010 - per l'accertamente giudiziale dell'acquisto, per usucapione, della comproprietà della casa coniugale, il coniuge deve dare una prova certa e rigorosa del potere dominicale esercitato dallo stesso sulla res. E' necessario, cioè, fornire “la prova del compimento di atti incompatibili con il diritto di proprietà esclusivo acquistato con l'atto di assegnazione, atti idonei a dimostrare il mutamento della (co) detenzione in (com)possesso”. Tuttavia – si legge nella sentenza - non può essere considerato atto di tale stregua il pagamento dei ratei di mutuo o quello delle quote condominiali; tali versamenti, infatti, possono essere stati effettuati in adempimento degli accordi intervenuti fra i coniugi "circa il contributo dovuto nell'amministrazione e nella gestione dei rapporti patrimoniali, in relazione ai quali ciascun coniuge è chiamato a dare il proprio contributo in proporzione delle rispettive risorse economiche".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026: lavoro, salari e contrattazione collettiva

20/10/2025

Aziende con più attività: va applicato il CCNL più coerente per ogni settore

20/10/2025

Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026: ecco come funziona

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: taglio IRPEF e superammortamento per imprese

20/10/2025

Operare nel cassetto fiscale altrui senza titolo è reato

20/10/2025

Contrassegno assicurativo: stop alle multe dopo la dematerializzazione

20/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy