L'acquisto della comproprietà per usucapione non si prova col versamento delle rate di mutuo

Pubblicato il 22 febbraio 2010
Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 225/2010 - per l'accertamente giudiziale dell'acquisto, per usucapione, della comproprietà della casa coniugale, il coniuge deve dare una prova certa e rigorosa del potere dominicale esercitato dallo stesso sulla res. E' necessario, cioè, fornire “la prova del compimento di atti incompatibili con il diritto di proprietà esclusivo acquistato con l'atto di assegnazione, atti idonei a dimostrare il mutamento della (co) detenzione in (com)possesso”. Tuttavia – si legge nella sentenza - non può essere considerato atto di tale stregua il pagamento dei ratei di mutuo o quello delle quote condominiali; tali versamenti, infatti, possono essere stati effettuati in adempimento degli accordi intervenuti fra i coniugi "circa il contributo dovuto nell'amministrazione e nella gestione dei rapporti patrimoniali, in relazione ai quali ciascun coniuge è chiamato a dare il proprio contributo in proporzione delle rispettive risorse economiche".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy