L’addizionale ricade sui sostituti

Pubblicato il 21 aprile 2007

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 20 aprile, torna sui contenuti anticipati nel comunicato stampa del 16 aprile e chiarisce che i sostituti d’imposta sono obbligati ad applicare la soglia di esenzione dell’addizionale comunale, anche ai fini della determinazione dell’acconto per il 2007. L’Amministrazione precisa che l’esenzione deve essere applicata in modo automatico, cioè indipendentemente da un espressa richiesta da parte del lavoratore, essendo sufficiente che egli, al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, risieda in un Comune che ha deliberato l’agevolazione e che il suo reddito rientri nelle fasce stabilite. In realtà, la maggior parte dei sostituti, in mancanza di indicazioni ufficiali in merito, non ha tenuto conto della misura agevolativa e ha determinato l’acconto in misura piena, iniziando a trattenere, a partire da marzo, la prima delle 9 rate. Per questo la circolare di ieri conferma l’obbligo del sostituto di riconoscere l’esenzione anche per l’acconto del 2007 e istruisce i sostituti sulle modalità con cui regolarizzare i calcoli e i versamenti effettuati. Anche il singolo contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, deve determinare l’acconto dell’addizionale comunale per il 2007, sui redditi del 2006, e non sarà ovviamente tenuto a versarla qualora il suddetto reddito sia inferiore alla tassa di esenzione. L’Agenzia ricorda, infine, che per l’acconto sull’addizionale comunale resta confermata la facoltà di avvalersi della regola prevista dalla legge 97/77, cioè la possibilità di rideterminare in modo autonomo l’acconto dell’addizionale comunale, senza utilizzare il cosiddetto metodo storico.

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