L’Agenzia può accertare avvalendosi del verbale degli ispettori del Lavoro

Pubblicato il 13 maggio 2013 Con sentenza n. 10/04/2013 del 5 febbraio 2013, la Ctr di Campobasso, nell’accogliere un ricorso delle Entrate contro la decisione del primo grado di giudizio, spiega che non opera alcuna preclusione sull’utilizzo, da parte dell’Agenzia, dell'accertamento eseguito da un Ufficio diverso e dei risultati conseguiti a seguito di tale accertamento, nel fondare e motivare i propri provvedimenti impositivi.

Nel caso di specie, il verbale della Dpl di Campobasso, acquisito dalla Guardia di Finanza in apposito Pvc., che accertava l'utilizzo di lavoratori in nero da parte di un’impresa, aveva fatto scattare anche l’accertamento tributario verso la stessa circa gli utili extra bilancio.

Il nesso: quanto dichiarato dall’azienda non era sufficiente per pagare anche i lavoratori in nero emersi con l’accertamento della Dpl, dunque l’impresa doveva disporre di ricavi non dichiarati.

La mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio non rileva, poiché “sussiste la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dall'amministrazione finanziaria basati in tutto o in parte sulla documentazione o informative acquisite presso terzi", come stabilito con sentenza di Cassazione civile, n 9108 del 6 giugno 2012.

Sempre in tema di accertamento, interviene la Ctr di Palermo, sentenza n. 34/01/2013 del 15 febbraio 2013, in cui viene chiarito che i maggiori redditi accertati ad un’impresa familiare sono interamente a carico del titolare se, nell'anno d'imposta accertato, i compartecipanti all’azienda non hanno presentato dichiarazione dei redditi. L'art.3 della L 649/1983, infatti, dispone che l'imputazione dei redditi d'impresa familiare debba essere eseguita in rapporto alla percentuale delle rispettive quote di partecipazione solo laddove i relativi redditi risultassero dalle singole dichiarazioni dei redditi.
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