L'agevolazione con copertura di legge non bada al tetto

Pubblicato il 10 novembre 2018

I crediti d’imposta da agevolazioni o incentivi fiscali per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono alla determinazione del tetto dei 700mila.

È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 63 del 2018, pubblicata il 9 novembre, trattando il caso delle agevolazioni sotto forma di contributo diretto o come “sconto”, con specifico stanziamento di bilancio da rinnovare ogni anno.

La copertura di legge non fa concorrere alla determinazione del limite

Ex articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000: “A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”.

Il limite, relativo a ciascun anno solare, si applica a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale.

Tuttavia, i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono alla determinazione del limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (risoluzione n. 218/E/2003).

L’importo occorrente per i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali è, infatti, già stanziato sui singoli capitoli di spesa e, quindi, non occorre, per tali crediti d’imposta, garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.

Nel caso prospettato - contributo fruito attraverso uno sconto sul prezzo complessivo di acquisto praticato dal venditore, poi recuperato dallo stesso mediante compensazione - per il credito in argomento esiste uno stanziamento. Dunque può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza concorrere al limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy