L’aggiotaggio non fa sconti

Pubblicato il 09 agosto 2006

Una sentenza emessa dalla Terza sezione penale del Tribunale di Milano, depositata il 24 giugno, raccorda vecchio e nuovo reato di aggiotaggio, pronunciandosi su di un prestito obbligazionario complesso nell’ambito del quale erano stati realizzati comportamenti riconducibili alla definizione di artifici di forza tale da provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Proprio questa definizione segna la continuità normativa tra vecchio e nuovo reato, perché mantenuta nella fattispecie incriminatrice, tanto dopo l’intervento che ha ridisegnato il panorama dei reati societari al principio della passata legislatura (la riforma è entrata in vigore nella primavera del 2002) quanto in seguito al recepimento della direttiva europea sul market abuse, tradotto nella legge 62/2005, che ha individuato nell’aggiotaggio una tra le modalità attuative di manipolazione del mercato con riferimento agli strumenti finanziari. Unica differenza, sottolinea la stessa pronuncia del tribunale di Milano, è l’inserimento, nell’articolo .c. e nell’articolo 185, comma 1, del Tuf, dell’avverbio “concretamente”, a specificare l’idoneità degli strumenti posti in essere ad incidere sull’andamento dei titoli.

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