L’aggiudicazione provvisoria è un atto instabile

Pubblicato il 14 novembre 2009

Il Tar Lazio, sezione II-ter, con sentenza n. 10991 del 9 novembre 2009, ha fissato alcuni punti fermi riguardanti il provvedimento di aggiudicazione provvisoria in materia di gare di appalto.

Tra le tesi esistenti in giurisprudenza, i giudici amministrativi laziali abbracciano quella che considera l’atto di aggiudicazione provvisoria come impegnativo solo per la società aggiudicataria e non per l'amministrazione che ha indetto l’appalto. Con l’aggiudicazione provvisoria, prosegue il Tar, ci si trova ancora nella fase di scelta del contraente tanto che l’amministrazione è chiamata ad effettuare ancora una valutazione di opportunità dell'offerta che presuppone un'attività di verifica in ordine alla regolarità della procedura e all'opportunità e convenienza; qualora l’esito sia negativo è legittimo procedere all'annullamento della gara.

In definitiva, “l'aggiudicazione provvisoria è, pertanto, un atto ad effetti instabili, del tutto interinali, a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo al beneficiario” ed inoltre “l'amministrazione può provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, in via implicita e senza obbligo di motivazione, se l'intervento in autotutela è basato su una valutazione di convenienza”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

730 e Redditi PF precompilati 2026 al via. Il calendario

29/04/2026

Rottamazione quinquies in scadenza: cosa fare per non sbagliare. Le FAQ

29/04/2026

Sanzioni tributarie: concorso del commercialista anche senza contabilità

29/04/2026

Organismi per la parità, approvato decreto legislativo

29/04/2026

CCNL scaduti, niente più rinnovi automatici: arriva la penalizzazione sull’Ipca

29/04/2026

Diritto annuale Camere di commercio 2026-2028, ok maggiorazione del 20%

29/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy