L'alunno si fa male E dal giudice il prof non va

Pubblicato il 22 luglio 2008
La III sezione del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 22 aprile scorso (causa R.G. n. 9843/2005), ha ribadito come sia sempre e solo l'amministrazione a dover rispondere davanti al giudice in caso di infortuni subiti da alunni a scuola; nei motivi del provvedimento, l'organo giudicante fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, in materia di azioni di responsabilità promosse per danni subiti dagli alunni, risponde in via diretta solo l'amministrazione; l'insegnante, per contro, è privo di legittimazione passiva e potrà essere convenuto, esclusivamente dall'amministrazione stessa e solo nell'ambito del giudizio di rivalsa, qualora egli abbia esercitato il proprio dovere di vigilanza con dolo o colpa grave.
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