L'amministratore che subentra non è esente da responsabilità

Pubblicato il 15 maggio 2015 Il nuovo amministratore che, succedendo ad altri nella gestione della società affetta da gravi irregolarità, non provveda ad informare l'assemblea dei soci e ad adottare i provvedimenti necessari per il ripristino di una corretta amministrazione, è responsabile, non dell'attività dei precedenti amministratori, bensì della propria colpevole omissione.

E' questo il contenuto dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 9193 depositata il 7 maggio 2015.

In particolare, è stato precisato che la responsabilità del nuovo amministratore sussiste anche se i bilanci redatti dai precedenti amministratori abbiano riportato il giudizio positivo della società di revisione.

Ed infatti, per come evidenziato dai giudici di legittimità, indipendentemente dall'eventuale responsabilità della società di revisione verso i soci ed i terzi, la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio restano pur sempre attività proprie degli amministratori, i quali sono tenuti a provvedere nel rispetto delle norme di legge e con la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy