L’Amministrazione deve argomentare “a contrario ed adeguatamente” le giustificazioni dello scostamento

Pubblicato il 25 luglio 2011 La Cassazione, con la sentenza n. 13318 del 17 giugno 2011, chiarisce che le specificazioni inserite dal contribuente nel questionario relativo agli studi di settore devo essere prese in considerazione dal Fisco, in caso contrario si realizzerebbe un illegittimo ridimensionamento del diritto al contraddittorio.

Le giustificazioni (comunque attendibili), nel caso di specie la crisi economica, delle cause dei minori ricavi esposte dal contribuente in fase precontenziosa valgono anche se non supportate da documentazione: l’Amministrazione non si è curata d’indagare circa la fondatezza delle ragioni addotte per giustificare lo scostamento, omettendo di argomentare “a contrario ed adeguatamente” al riguardo, ma limitandosi ad un’applicazione automatica dello studio di settore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ferie non godute: sì a monetizzazione anche con licenziamento in tronco

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy