L'Amministrazione finanziaria può integrare l'avviso già notificato

Pubblicato il 24 febbraio 2011 Per la Cassazione – sentenza n. 4372 del 23 febbraio 2011 – è possibile che l'Amministrazione finanziaria, qualora abbia già notificato un avviso di accertamento e si accorga che l'atto è viziato o illegittimo, proceda ad annullarlo in via di autotutela, chiedendone la cessata materia del contendere in giudizio, e, poi, ad emetterne uno nuovo. L'importante – sottolinea la Corte – è che nel frattempo non si sia formato il giudicato e che non sia scaduto il termine per l'accertamento.

Secondo i giudici di legittimità, il presupposto del potere di accertamento integrativo è l'avviso di accertamento originariamente adottato, il quale “continua ad esistere e non viene sostituito dal nuovo avviso di accertamento”; quest'ultimo, a sua volta, “nella ricorrenza del presupposto della conoscenza di nuovi elementi da parte dell'ufficio, integra e modifica l'oggetto ed il contenuto del primitivo atto cooperando all'integrale determinazione progressiva dell'oggetto dell'imposta”. Ciascun atto conserva, comunque, una propria autonoma esistenza ed efficacia, anche sotto il profilo delle impugnazione.

Il nuovo avviso – conclude la Corte – si sostituisce al precedente atto di accertamento illegittimo “con innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell'atto”, quali i destinatari, l'oggetto nonché l'intero contenuto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy