L’annullamento del bando non determina, automaticamente, l’operatività della graduatoria già formata

Pubblicato il 13 novembre 2012 Con la sentenza n. 19595 del 12 novembre 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione si sono pronunciate con riferimento al tema dell’assunzione nel pubblico impiego, sottolineando come il relativo diritto sorga esclusivamente a seguito del perfezionamento “di una fattispecie complessa costituita dalla perdurante efficacia di una graduatoria e dalla decisione di avvalersene manifestata dalla Pa per la copertura dei posti vacanti”.

Così, nei casi in cui venga disposto l’annullamento del nuovo bando di concorso, perché possa ritenersi operante un diritto all’assunzione per i soggetti presenti in una precedente graduatoria già formata, è necessario che l'amministrazione abbia dichiarato, in qualche momento, di volersene avvalere a mezzo di un’apposita determinazione.

La vicenda esaminata dalla Corte di legittimità era quello di un dipendente dell’agenzia delle Entrate che, a seguito dell'annullamento di un bando di concorso, aveva adito il Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto allo scorrimento in una graduatoria già formata ben sette anni prima.

Con la decisione, il Supremo collegio ha, altresì, precisato come nelle controversie come quella di specie, la competenza spetti al giudice amministrativo.
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