L’ansia non salva il posto

Pubblicato il 20 ottobre 2008

Con sentenza n. 23700/2008, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha respinto definitivamente il ricorso presentato da una dipendente dell’università licenziata per aver fatto più di 10 giorni di assenza ingiustificata. A nulla è valso l’appello presentato dalla lavoratrice che affermava di non essere stata messa al corrente dei rischi derivanti da un’assenza non motivata. Infatti, la stessa non può appellarsi all’assenza del codice disciplinare, che avrebbe dovuto informarla dei rischi e delle sanzioni a cui andava incontro con il suo comportamento. L’affissione del codice disciplinare da parte del datore di lavoro è un adempimento necessario in relazione ad ipotesi specifiche previste dalle norme collettive. Il rispetto di questa formalità, però, non serve nei casi di licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo o nei casi di violazione dei doveri fondamentali del lavoratore. Per i giudici di merito, dunque, vale quanto segue:

- dieci giorni di assenza ingiustificata legittimano sempre il licenziamento;

- non è rilevante il fatto che il lavoratore abbia omesso di motivare l’assenza perché in stato di crisi ansioso-depressiva;

- una prolungata assenza ingiustificata fa cadere ogni aspettativa di futuro adempimento della prestazione lavorativa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy