L'antieconomicità da sola non inchioda l'impresa

Pubblicato il 20 aprile 2009
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 87/31/09 depositata il 13 marzo 2009, si è pronunciata in un caso in cui le Entrate, con un avviso di accertamento, avevano qualificato il passaggio di beni da una società produttrice italiana alla capogruppo svizzera come un'attività elusiva di "transfert pricing", in considerazione del fatto che il prezzo dei beni, attraverso tali passaggi, subiva un forte incremento con l'effetto di trasferire materia imponibile in Svizzera. I giudici tributari hanno annullato l'avviso evidenziando come l'Ufficio fosse venuto meno all'onere probatorio richiesto sull'abuso del diritto non avendo in concreto riscontrato, in capo alla società italiana, alcuna anomalia o incoerenza indicativa di uno scostamento rispetto al comportamento di un'impresa indipendente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy