L'appello inammissibile secondo la Corte d'appello di Roma

Pubblicato il 18 febbraio 2013 Con sentenza depositata il 15 gennaio 2013, la Corte d'appello di Roma, sezione Lavoro, ha spiegato che, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 434 del Codice di procedura civile, l'atto di appello deve essere considerato inammissibile qualora non specifichi le parti del provvedimento impugnato che devono essere riesaminate e non indichi le modifiche che vengono richieste rispetto alla ricostruzione del fatto operata nella sentenza di primo grado.

Così, oltre all'indicazione delle statuizioni del dispositivo impugnate, occorre considerare anche le singole parti della motivazione che non si condividono e "le modifiche che dovrebbero essere apportate". Vanno contestati, dunque, tutti i singoli segmenti che assumono rilievo autonomo rrispetto alle statuizioni finali.

In virtù, inoltre, della necessità di indicare "le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata", nell'appello deve essere anche chiarito il rapporto di causa ed effetto che esiste tra l'ipotetica violazione della norma di diritto e l'esito della lite. 
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