L'assegno degli Lsu consente il part-time

Pubblicato il 07 maggio 2007

La sezione Lavoro della Cassazione, per mezzo del giudicato numero 9344 con data 16 aprile 2007, esclude l’incompatibilità tra il sussidio cui l’Inps è tenuto in favore dei lavoratori socialmente utili (Lsu) e un eventuale impiego part-time prestato da essi in altre ore della giornata: l’inserimento in un programma di Lsu e la riscossione della relativa indennità sono compatibili con lo svolgimento di un’altra attività part-time.

 

I giudici di ultime cure ritengono che ai lavoratori socialmente utili non possa estendersi il trattamento deciso per quanti usufruiscano dell’indennità di mobilità, predisposta per coprire le esigenze dei lavoratori che si trovano fuori dal processo produttivo e che non rendono alcun tipo di prestazione in favore della società, ed è quindi legittimo sospenderla quando, grazie ad un’attività di lavoro a tempo parziale, la persona interessata sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L’orientamento è confermato dall’articolo 8 del Dlgs 468/1997, il quale dispone che l’assegno per i Lsu sia cumulabile con il reddito di lavoro dipendente a tempo determinato, parziale, iniziato successivamente all’avvio del progetto e nei limiti di 600mila lire mensili. Purché, però, la nuova attività non pregiudichi e non sia incompatibile con il lavoro socialmente utile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy