L'assegno di mantenimento va ridotto se il lavoro offerto è adeguato

Pubblicato il 09 agosto 2010
Respinte da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 17347 del 23 luglio 2010 – le istanze presentate da un uomo al fine di ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento dallo stesso dovuto in favore della ex moglie sulla base dell'assunto che quest'ultima aveva rifiutato alcune proposte lavorative. 

La Corte di legittimità, in proposito, ha sottolineato come per la diminuzione richiesta l'ex coniuge avrebbe dovuto, altresì, dimostrare l'adeguatezza del posto offerto alla donna rispetto alle qualifiche professionali ed alla dignità della stessa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy