Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 la conversione in legge (n. 112 del 30 luglio) del DL 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
Il DL n. 79/2021 va a coprire il rinvio dell’attuazione della disciplina ex legge delega n. 46/2021, che prevede l’istituzione dell’assegno unico e universale.
La normativa stabilisce l’erogazione dell'assegno temporaneo - o assegno “ponte - per i figli minori, una misura transitoria prevista per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 a sostegno delle famiglie che non possono accedere all’assegno per il nucleo familiare.
Gli aventi diritto sono i nuclei familiari con almeno un figlio minore di 18 anni, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare e con un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.
L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda: sulle modalità di inoltro l’INPS ha diffuso la circolare n. 93 del 2021. Chi presenta istanza entro il 30 settembre 2021, potrà avere le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
La legge di conversione, che entra in vigore l’8 agosto 2021, ha precisato all’articolo 3 come avviene la ripartizione degli importi fra i genitori, vagliando anche il caso della separazione tra i coniugi.
L’assegno temporaneo viene erogato con accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato; se il percettore riceve anche il Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente al RdC e con le stesse modalità.
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