L’assenza non giustificata non vuol dire precariato

Pubblicato il 27 agosto 2008 Definisce i confini fra subordinazione e lavoro autonomo la decisione n. 21380 del 7 agosto 2008, con cui i giudici di legittimità (Sezione lavoro) sostengono che la circostanza che il lavoratore non sia obbligato a giustificare le proprie assenze non è necessariamente una conferma che a regolare il rapporto sia un contratto di collaborazione. “Per escludere la subordinazione del rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con un altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così ad esempio che resti a suo carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito”. In ordine al mancato obbligo di giustificare le assenze come indice della non subordinazione, occorre l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari.
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