L’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli che ritardi colpevolmente l’adempimento dei propri obblighi nei confronti del terzo danneggiato, causa un danno al proprio assicurato che non è rappresentato dai meri interessi di mora, bensì dalla differenza tra il risarcimento cui l’assicurato sarebbe stato costretto, se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione, e la somma che invece l’assicurato sarà costretto a pagare al terzo, a causa del ritardo della compagnia di assicurazione e della sopravvenuta incapienza del massimale.
Inoltre, il danno “da mala gestio” dell’assicuratore deve essere così liquidato:
Infine, l’assicurato può chiedere che l’assicuratore sia condannato a tenerlo indenne dalle pretese dal terzo, anche se non gli abbia ancora pagato nulla. In questa ipotesi, la condanna dovrà essere pronunciata in forma condizionata, e subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’assicurato.
Sono questi i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 10221 depositata il 26 aprile 2017.
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