L'associazione dei tifosi non è legittimata a ricorrere contro la sentenza amministrativa che punisce la società

Pubblicato il 09 febbraio 2011 Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 831 dell'8 febbraio 2011, ha respinto il ricorso presentato dall'Associazione “Giulemanidallajuve” avverso la sentenza con cui il Tar del Lazio, confermando il lodo dei giudici sportivi, aveva rilevato la sussistenza di illeciti commessi dalla società della Juventus nell'ambito della vicenda di “Calciopoli” e confermato le sanzioni inflitte a tale società, per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006.

I giudici del collegio amministrativo, in particolare, hanno ribadito la mancanza di legittimazione a ricorrere dell'associazione dei tifosi per mancata lesione dell’interesse collettivo perseguito dall’associazione medesima nonché per mancata qualificazione dell'iniziativa processuale come sostituzione processuale.

I “tifosi simpatizzanti” - si legge nel testo della decisione - “per definizione, non sono lesi dal medesimo atto, né sotto il profilo patrimoniale, né sotto quello non patrimoniale, e neppure possono assumere iniziative processuali tendenti a vanificare le determinazioni della società, essa sì legittimata a contestare il provvedimento per essa lesivo”. Per il Consiglio, pur essendo comprensibile come i detti tifosi fossero rimasti contrariati dalle vicende che avevano condotto alla pronuncia della giustizia sportiva e al lodo, non erano stati in alcun modo lesi all'immagine dall'atto impugnato, avendo, quest'ultimo, colpito specifiche responsabilità della società sportiva.
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