Laterizi (Confapi)

Pubblicato il 12 aprile 2007

Il 15 febbraio 2007, tra l’organizzazione Aniem e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea- Cgil è stata definita la disciplina in tema di apprendistato professionalizzante al fine di adeguare la normativa contrattuale alle nuove disposizioni legislative e di rendere operativo il contratto in tutti i settori in cui si applica il Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie di laterizi e manufatti in cemento.

Le parti stipulanti concordano che la disciplina sull’apprendistato professionalizzante concretizzi le disposizioni previste nell’art. 49 del Dlgs n. 276/2003, che entreranno in vigore con effetto immediato.

In tal senso si ritiene che l’accordo sia idoneo a soddisfare il regime transitorio previsto dalla legge n. 80/2005 in quanto oltre a regolamentare il rapporto di apprendistato, ha definito i profili formativi con le relative conoscenze e competenze professionali.

In attuazione delle disposizioni di cui al citato Dlgs n. 276/2003 si precisa quanto segue:

- il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

- ai sensi del vigente Ccnl può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi;

- il contratto di apprendistato professionalizzante può interessare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) D) C) CS) B) e livelli superiori a tutte le relative mansioni;

- l’inquadramento ed il relativo trattamento economico sono così determinati: nel primo periodo = due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e Edr) del livello iniziale di inquadramento (per la retribuzione si riferirà alla Categoria F); nel secondo periodo = un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e Edr) prevista per tale livello inferiore; nel terzo ed ultimo periodo = fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale;

- la durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è riportata nella tabella allegata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy