Sezioni Unite: tutela del terzo se l’illecito è precedente al sequestro
Pubblicato il 18 novembre 2025
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Crediti del terzo e misure di prevenzione patrimoniali: definiti i criteri di ammissione allo stato passivo.
Con la sentenza n. 37200 del 14 novembre 2025, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono intervenute per chiarire in modo definitivo i presupposti necessari per l’ammissione dei crediti del terzo allo stato passivo nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali.
La decisione affronta un tema di particolare rilievo per l’operatività degli amministratori giudiziari, dei professionisti del settore e dei soggetti che vantano diritti nei confronti dei beni oggetto di sequestro.
Anteriorità del credito derivante da fatto illecito
La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha ribadito che il credito del terzo, sorto a seguito di un fatto illecito commesso in suo danno, è opponibile alla procedura di prevenzione solo se sorto prima dell’applicazione della misura cautelare reale.
Tale principio tutela la posizione dei creditori anteriori, distinguendoli da coloro che maturano pretese solo successivamente al provvedimento ablatorio.
Accertamento tempestivo e natura del titolo
Oltre alla preesistenza del credito, è richiesto un accertamento da parte del giudice della cognizione entro i termini previsti per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che:
- in sede penale, l’accertamento deve essere definitivo, ossia coperto da giudicato;
- in sede civile, è sufficiente un titolo provvisoriamente esecutivo, anche se non ancora definitivo.
Questa distinzione rispecchia la diversa struttura dei due riti e garantisce uniformità applicativa nei procedimenti di prevenzione.
Credito per le spese giudiziali
Particolare attenzione è stata dedicata al credito del danneggiato relativo alle spese giudiziali.
La Cassazione ha stabilito che tale credito può essere ammesso allo stato passivo solo se liquidato in una decisione antecedente al sequestro di prevenzione.
La semplice potenzialità del credito o la mera pendenza del giudizio non sono sufficienti: è necessaria una liquidazione formale e definitiva.
La sentenza n. 37200/2025 rappresenta un intervento di sistemazione organica della materia, volto a fornire criteri chiari e coerenti per l’individuazione dei crediti opponibili nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali.
L’arresto delle Sezioni Unite contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e ad assicurare un equilibrio tra l’interesse pubblico alla sottrazione dei beni di provenienza illecita e la tutela dei diritti dei terzi in buona fede.
Il principio di diritto
Di seguito il principio di diritto enunciato dalle SU:
"Il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo. Il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell’applicazione del sequestro di prevenzione".
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